sabato 29 agosto 2009

Lettera aperta alla Provincia di Ferrara (29.08.2009) e risposta del Presidente Marcella Zappaterra (04.09.2009)



La prima immagine è una sezione della cartografia del PTCP prima della "Variante specifica per la definizione della rete ecologica"; la seconda immagine mostra la revisione delle aree 10 dopo la Variante.

A pochi giorni dalla presentazione delle osservazioni alla “Variante specifica al PRG vigente del Comune di Comacchio – Modifiche normative inerenti il recepimento delle varianti al PTPR e al PTCP”, e nell’attesa che sia convocato il Consiglio Comunale, che dovrà valutare le suddette osservazioni e, conseguentemente, approvare o meno la suddetta Variante, il gruppo della Parrocchia di San Paolo al Lido degli Estensi ritiene opportuno ribadire le proprie istanze, coinvolgendo anche l’Amministrazione Provinciale di Ferrara che della Variante al PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) è stata promotrice. A questo proposito rivolgiamo al Presidente della Provincia, Marcella Zappaterra, 5 domande, allo scopo di riportare l’attenzione sulla “Variante specifica al PTCP per la definizione della rete ecologica provinciale” che, incidendo significativamente su questioni ambientali, ha reso di fatto edificabili tre aree boscate dei Lidi di Comacchio: due pinete al Lido di Spina (Via Giorgione e Viale Giordani) e il bosco limitrofo alla chiesa di San Paolo al Lido degli Estensi (Viale degli Ulivi e Viale dei Pini).


1) Quali sono i presupposti che hanno indotto l’Amministrazione Provinciale a far decadere la tutela ambientale su diverse zone pinetate dei Lidi di Comacchio?

Marcella Zappaterra: La Legge 431/1985, cosiddetta Galasso, prevede la non applicabilità dei vincoli paesaggistici all'interno del perimetro di centro edificato (ovvero zone A e B). E' evidente l'intenzione del legislatore di attribuire alla “pianificazione territoriale” (PTCP) la tutela e la gestione degli elementi strutturali e portanti del sistema territoriale lasciando alla “pianificazione urbanistica” (PRG) l'applicazione degli stessi concetti all'interno degli ambiti urbanizzati, ritenendola più coerente con la scala dei problemi. Nel caso dei Lidi di Comacchio, la previsione di tutela di cui all'art. 10 del PTCP all'interno di aree B (centri abitati) non era pertanto legittima, tanto da indurre la Provincia a rimediare alla irregolarità in essere anche per far venir meno motivi di contestazione in sede amministrativa (ricorsi al TAR) già avviati da alcuni proprietari delle aree interessate, ricorsi che erano destinati a vedere la Provincia soccombente.

2) Perché non è stato illustrato e valutato l’impatto ambientale della revisione cartografica delle aree boscate tutelate dall’art. 10 delle ‘Norme per la Tutela Paesistica’ del PTCP stesso?
MZ: La variante al PTCP per la definizione della Rete Ecologica provinciale è stata valutata, come dovuto, dalla Regione che si è espressa positivamente al riguardo. Gli atti della variante sono stati come sempre ampiamente pubblicizzati, resi noti in sedi pubbliche istituzionali nel lungo percorso di redazione dei documenti, di effettuazione della conferenza di pianificazione, di adozione ed osservazioni del piano. Tutti i soggetti istituzionali e privati portatori di interesse generale hanno avuto la possibilità (e l’hanno usata) di esprimersi, avanzare proposte, idee, considerazioni sulla variante ed è giusto segnalare che nessuno di questi ha fatto rilievi sul tema in discussione e in generale neppure sui contenuti e l’assetto finale della variante. Anzi, in più occasioni e in molte sedi il lavoro è stato giudicato di buona qualità, particolarmente dopo che sono stati apportati alcuni correttivi anche importanti a seguito delle sollecitazioni regionali, acquisite in sede di intesa sullo strumento da approvare. A conforto della linearità del comportamento della Provincia di Ferrara e della coerenza con l'impianto regionale delle tutele paesistiche, si evidenzia che anche la Provincia di Ravenna nel suo PTCP tratta le questioni pinete litoranee nello stesso identico modo, tutelando come zone boscate le ampie distese demaniali esterne ai perimetri degli abitati e demandando alla pianificazione comunale la tutela delle aree alberate interne all'abitato.

3) Perché la Provincia di Ferrara, invece di intervenire affinché il Comune di Comacchio adegui il proprio PRG al PTCP, che è strumento urbanistico sovraordinato, procede nel senso opposto, con la conseguenza di rendere edificabili diverse pinete del Lido degli Estensi e del Lido di Spina?

MZ: La Provincia non ha adeguato il PTCP al PRG del Comune di Comacchio, ma a quanto previsto sia dal PTPR della Regione Emilia-Romagna che dalla Legge 431/85 citata in precedenza. A seguito del suddetto adeguamento del PTCP, al Comune di Comacchio spetterà il compito di decidere cosa fare nelle aree in questione e lo farà cercando di coniugare i diversi aspetti del problema che sono di natura ambientale, sociale e turistica.

4) Nel procedere ad una nuova individuazione delle aree boscate, la Provincia ha preso in considerazione la “definizione di bosco”, contenuta nel comma 6 dell’art. 2 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227, che è evidentemente applicabile alle aree pinetate in argomento (“...avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento”)?
MZ: La definizione di bosco contenuta al comma 6 dell’art. 2 del decreto Legislativo 18.5.2001 n. 227 trova applicazione ai fini della delimitazione dei territori assoggettati a vincolo paesaggistico, territori dai quali sono esclusi i centri abitati come risulta dal D.Lgs. 42/04 cosiddetto “Codice Urbani” che recepisce la precedente Legge Galasso.

5) Considerate le peculiarità ambientali delle aree in questione, perché, eliminata la tutela prevista all’art. 10 del PTCP (“Il sistema forestale e boschivo”), non si è pensato di applicare la tutela dell’art. 15 (“Zone di tutela della costa e dell’arenile”)?

MZ: L'art. 15 del PTPR (e del PTCP che lo ha recepito) individua quali zone di tutela della costa e dell'arenile aree che “interessano” parti del sistema costiero presentanti caratteri di naturalità o di semi-naturalità ovvero costituenti residui di arenile di terreni retrostanti, sostanzialmente liberi da edificazione, e che sono come tali indicati e delimitati nelle tavole contrassegnate del piano. Non si applica su elementi puntuali ma su interi sistemi territoriali individuati come tali dal PTPR. Non opera tutele immediate ma rimanda alla pianificazione comunale l'applicazione delle direttive e degli indirizzi in esso contenuti e si applica a parti del territorio che ancora non sono intensamente urbanizzate.

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