lunedì 14 dicembre 2009

A tutti i consiglieri comunali di Comacchio


Come già segnalato in ripetute occasioni (cfr. la nota del Prof. Sacchetti e dell’Arch. Bedosti), la Legge Regionale 31/2002, all’art. 46, comma 4, impone ai Comuni di individuare nei propri PRG, attraverso apposita variante, le aree soggette a vincolo paesaggistico «in attesa dell’approvazione del Piano Strutturale Comunale». Questo accertamento deve interessare tutte quelle aree che rientrano nelle categorie di beni ambientali citate dalla Legge Galasso (oggi Codice Urbani).
Nell’ultima dichiarazione rilasciata dal Dirigente del Settore Assetto e Tutela del Territorio del Comune di Comacchio, in relazione al Permesso di Costruire n. 108/09, viene espressamente dichiarato quanto segue: «relativamente all’eventuale assoggettabilità del progetto al procedimento di autorizzazione paesaggistica [...], si prende atto che l’Amministrazione Comunale non ha ritenuto di dover procedere all’eventuale variante, da approvarsi ai sensi dell’art. 15 della L.R. 47/78, prevista all’art. 46 comma 4 della L.R. 31/02, né la Provincia ha provveduto in via sostitutiva, nei tempi previsti dalla legge stessa».
Tale omissione, specificatamente dichiarata dal Dirigente, rende di fatto impossibile l’utilizzo edificatorio delle aree boscate dei Lidi di Comacchio (perlomeno, in massima parte, quelle incluse nella cartografia del "sistema forestale e boschivo" redatta dalla Provincia nel 1997), giacché non è stato verificato, ora per allora, se tali aree siano escluse dal vincolo paesaggistico. Si ritiene che l’inadempienza sopra indicata renda non legittime alcune delle previsioni dello strumento urbanistico vigente.
E si ricorda che nella recente sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 02649/2009 è sottolineato «l’obbligo giuridico del Comune di accertare» se vi siano titoli abilitativi rilasciati (o procedimenti in itinere) in situazione identica a quella delle abitazioni costruite sull’arenile a Porto Garibaldi, affinché vengano adottati immediatamente gli appropriati provvedimenti. Sulla base di tale sentenza risulta evidente che il PRG in vigore nel Comune di Comacchio può contenere previsioni non conformi alla pianificazione territoriale sovraordinata (nel caso, la tutela degli articoli 13 e 20 del PTCP): «La circostanza, poi, che la provincia abbia approvato il PRG del Comune di Comacchio, non fa venir meno la forza precettiva delle citate prescrizioni che devono comunque, ritenersi integrative del PRG stesso».
È urgente che il Consiglio Comunale consideri la necessità dell'accertamento delle aree soggette a vincolo paesaggistico. L'Amministrazione, infatti, potrebbe cadere nel grave errore di rilasciare autorizzazioni edificatorie illegittime, con irreversibili danni a preziosi beni ambientali esistenti nel nostro territorio e pesanti conseguenze per il Comune di Comacchio.

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